Nel forum compaiono regolarmente domande riguardo la garanzia. Legalmente, a chi va chiesta? C’è una grande confusione, con biker che telefonano o mandano mail a distributori o direttamente ai produttori di bici e componentistica, finendo per essere rimbalzati e con la bici ferma in garage per mesi.
Vediamo di fare chiarezza.
In collaborazione con Bike Lab.
Il diritto di garanzia non viene riconosciuto nel caso di vizi ben noti al consumatore nel momento dell’acquisto o comunque così evidenti da non poter essere occultati.
Inversione dell'onere della prova
Nel caso il difetto faccia la sua comparsa entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene si presume - fino a prova contraria - che esso era presente già al momento della consegna. Rappresentano un'eccezione quei difetti incompatibili con tale previsione per la natura del bene o per la caratteristica stessa del vizio. La legge prevede che è il venditore il soggetto che eventualmente dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna.
Se il vizio appare invece dopo i primi 6 mesi dall'acquisto, spetta all'acquirente dimostrare che il difetto non sia sorto a causa di un cattivo od errato utilizzo del bene. Di norma questi elementi di prova non sono semplici da fornire soprattutto al di fuori di un vero e proprio contenzioso. Bisogna ricorrere a perizie di esperti, sopportandone i relativi costi, spesso piuttosto ingenti.
Nei casi normali, è il venditore il responsabile diretto della garanzia, entro il termine di due anni dalla consegna del bene, e si deve fare carico di risolvere il problema con il produttore.
Mai sentita questa cosa dei primi 6 mesi e dell'inversione della prova, quali sono i riferimenti normativi?