Il video è diventato il tormentone della settimana pre-Tour.
Cette vidéo du directeur sportif, ex-pro, qui fait les poches de son coureur Remco Evenepoel dans le ravin où il est tombé, juste avant d'en être évacué, fait énormément parler ! A raison ! C'est quoi Davide Bramati que vous lui piquez ainsi ? Pourquoi? #ILombardia THREAD. 1/5 pic.twitter.com/JitMUCy5Yu
— 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) August 25, 2020
Di fronte alla domanda Bramati risponde: “Francamente non ricordo. Erano momenti concitati. Forse ho tolto le barrette, forse i gel, forse la radio (che però è fissata alla schiena, sotto la maglia, ndr), ma nulla di illecito, non scherziamo. Remco andava disteso su una barella rigida e la schiena doveva essere libera.”
L'articolo 1.3.024 ter del regolamento UCI dice (uso il testo italiano sul sito FCI per chiarezza):
Le biciclette possono essere equipaggiate con attrezzatura tecnologica di bordo (comprendente, senza alcun limite, sistemi di telemetria, transponder, apparecchi GPS e videocamere) avente la capacità e l’obiettivo di trasmettere dati, informazioni o immagini a condizione di rispettare i seguenti criteri:
1. il sistema di fissaggio dell’attrezzatura deve essere concepito per l’utilizzazione su biciclette e non deve compromettere la certificazione di nessun altro componente della bicicletta.
2. Il sistema di fissaggio non deve permettere la possibilità di smontare l’attrezzatura durante la corsa; l’attrezzatura sarà quindi considerata come non amovibile;
3. nessun dato proveniente da un equipaggiamento tecnologico montato a bordo da un corridore può essere trasmesso durante una corsa a una persona terza.
Ogni utilizzo di un equipaggiamento tecnologico di bordo voluto da un corridore o da una squadra dovrà essere approvato dall’UCI o da un organizzatore con il consenso dell’UCI. Le richieste di autorizzazione saranno esaminate, tra l’altro, sulla base di criteri di equo accesso all’equipaggiamento, di equità ed integrità sportiva e dovranno allo stesso tempo soddisfare le esigente dell’articolo 1.3.006. L’UCI non potrà essere ritenuta responsabile di nessuna conseguenza derivante dall’installazione e dall’utilizzo di un equipaggiamento tecnologico di bordo da parte dei tesserati né di difetti che essa potrebbe contenere o della sua non conformità. Per chiarezza, il punto 2 di cui sopra non si applica ai computer/sistemi di informazione dei corridori. (articolo introdotto il 1.01.16; testo modificato al 15.02.19)