1. in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
2. al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, ai Sindaci è fatto obbligo di disporre la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
3. a tutti i Cittadini della Regione è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
4. a tutti i Cittadini della Regione, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
5. la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.