Purtroppo la cosa è molto complicata , perché il d.c.p.m. in questione , non ha tenuto conto che il ciclismo è uno dei pochi sport che si pratica con mezzi di trasporto . Di conseguenza fatto sicuro che si può praticare "attività motorie all'aperto e lontano dal proprio domicilio " il decreto parla anche di divieti legati ai mezzi di trasporto, e la bicicletta è uno di questi . tutti noi , compresi i legislatori , hanno inteso che l'attività ciclistica , ( da soli) si può praticare , ma l'interpretabilità di tale decreto ,cosi scritto , e discrezionata ad un qualsiasi funzionario rappresentante le forze dell'ordine . Quindi , la possibilità di essere sanzionati pur avendo ragione , e sempre costante . cosa vuol dire avere ragione in questo caso ? E cosa bisogna fare per avere conferma di tale ragione ? Fatto presente che la contestazione al novanta per cento è quella relativa all'art. 650 del cod. penale che prevede un ammenda di euro 206 ,e un'arresto fino a sei mesi .Non basta un giudice di pace , ma purtroppo una denuncia , in questo caso penale , comporta quantomeno una comparizione davanti ad un pubblico ministero , con conseguente difesa da parte di un avvocato , che non lavora gratis. Quindi si spera quanto prima che per quanto riguarda l'attività motoria all'aperto "svolta con la bicicletta " ci sia una direttiva alle forze dell'ordine che chiariscano definitivamente ciò . Fino a quando la situazione continua ad essere poco chiara , purtroppo uscire in bici , pur non costituendo di sicuro un pericolo verso il prossimo , può essere un pericolo per noi , non sanitario , ma pecuniario e fastidioso , ripeto , pur avendo ragione !