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3 anni e 11 mesi al camionista che ha ucciso Davide Rebellin
Testo
<blockquote data-quote="sembola" data-source="post: 7533436" data-attributes="member: 1912"><p>La norma (almeno per quanto è dato di sapere, vedi a <a href="https://www.asaps.it/downloads/files/ddl%201086__436044.pdf" target="_blank">https://www.asaps.it/downloads/files/ddl 1086__436044.pdf</a>) esattamente dispone "Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato</p><p>con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri."</p><p></p><p>Quindi no, la norma non dispone la distanza di un metro e mezzo in modo tassativo, altrimenti non si parlerebbe di "adeguato distanziamento laterale", e poi la condiziona con la frase "ove le condizioni della strada lo consentano". Condizioni che non sono definite in nessun altro comma, e che lasciano aperto il dubbio su quando sia effettivamente obbligatorio sorpassare ad un metro e mezzo e quando no. La valutazione arbitraria sulla distanza adeguata di sorpasso esce dalla porta e rientra dalla finestra, e sarà sanzionabile comunque solo in caso di incidente: esattamente come ora. Fumo negli occhi, insomma.</p><p></p><p>La cosa però è ancora più grave, perchè la formulazione attuale, sebbene non contenente la quantificazione di una distanza, ha un tono ben diverso: "Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e' tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita' e della probabilita' di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocita', ove necessario, affinche' la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita' qualora le circostanze lo richiedano."</p><p></p><p>Sparita la necessità di "particolari cautele" per l'intrinseca natura della bici, sparita la specifica della ricerca della "completa sicurezza", sparita la disposizione sul sorpasso a ridottissima velocità se necessario. Mi pare difficile che il nuovo comma 9 bis sia un passo avanti.</p><p></p><p>Quanto alla ricerca spasmodica del concorso di colpa della vittima (che nei casi gravi dimezza la pena) è un problema reale, già rilevato da vari commentatori. Uno dei tanti casi i cui il legislatore (ma non solo lui, eh...) no si pone il problema delle conseguenze non previste.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sembola, post: 7533436, member: 1912"] La norma (almeno per quanto è dato di sapere, vedi a [URL]https://www.asaps.it/downloads/files/ddl%201086__436044.pdf[/URL]) esattamente dispone "Il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell’ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri." Quindi no, la norma non dispone la distanza di un metro e mezzo in modo tassativo, altrimenti non si parlerebbe di "adeguato distanziamento laterale", e poi la condiziona con la frase "ove le condizioni della strada lo consentano". Condizioni che non sono definite in nessun altro comma, e che lasciano aperto il dubbio su quando sia effettivamente obbligatorio sorpassare ad un metro e mezzo e quando no. La valutazione arbitraria sulla distanza adeguata di sorpasso esce dalla porta e rientra dalla finestra, e sarà sanzionabile comunque solo in caso di incidente: esattamente come ora. Fumo negli occhi, insomma. La cosa però è ancora più grave, perchè la formulazione attuale, sebbene non contenente la quantificazione di una distanza, ha un tono ben diverso: "Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede e' tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilita' e della probabilita' di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocita', ove necessario, affinche' la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocita' qualora le circostanze lo richiedano." Sparita la necessità di "particolari cautele" per l'intrinseca natura della bici, sparita la specifica della ricerca della "completa sicurezza", sparita la disposizione sul sorpasso a ridottissima velocità se necessario. Mi pare difficile che il nuovo comma 9 bis sia un passo avanti. Quanto alla ricerca spasmodica del concorso di colpa della vittima (che nei casi gravi dimezza la pena) è un problema reale, già rilevato da vari commentatori. Uno dei tanti casi i cui il legislatore (ma non solo lui, eh...) no si pone il problema delle conseguenze non previste. [/QUOTE]
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