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Testo
<blockquote data-quote="calvid02" data-source="post: 3515376" data-attributes="member: 3542"><p>Io ho trovato questo articolo del codice civile! </p><p>Domani chiamo il mio assicuratore mi faccio dare ulteriori info.</p><p></p><p>Dispositivo dell'art. 1910 Codice Civile</p><p>Fonti &#8594; Codice Civile &#8594; LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI &#8594; Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) &#8594; Capo XX - Dell'assicurazione</p><p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908] (1). L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [l.f. 5], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299] (2).</p><p></p><p>Note</p><p>(1) L'articolo disciplina l'ipotesi in cui l'assicurato stipula più contratti di assicurazione per lo stesso rischio presso diversi assicuratori tra i quali non c'è alcun accordo. A carico dell'assicurato è previsto l'obbligo di dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni stipulate; infatti, se l'assicurato con dolo non osserva tale obbligo, in caso di sinistro perde il diritto all'indennità; l'assicurato è tenuto allo stesso obbligo di avviso in caso di sinistro.</p><p></p><p>(2) Nel caso in cui il danno risulta risarcito completamente dal pagamento effettuato dal primo assicuratore cui l'assicurato si è rivolto, gli altri assicuratori otterrebbero un vantaggio vero e proprio. Al fine di evitare tale situazione di squilibrio, il legislatore riconosce il diritto di regresso all'assicuratore che ha pagato nei confronti degli altri, tenendo conto delle somme stabilite in ciascun contratto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="calvid02, post: 3515376, member: 3542"] Io ho trovato questo articolo del codice civile! Domani chiamo il mio assicuratore mi faccio dare ulteriori info. Dispositivo dell'art. 1910 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo III - Dei singoli contratti (Artt. 1470-1986) → Capo XX - Dell'assicurazione Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno [1908] (1). L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [l.f. 5], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299] (2). Note (1) L'articolo disciplina l'ipotesi in cui l'assicurato stipula più contratti di assicurazione per lo stesso rischio presso diversi assicuratori tra i quali non c'è alcun accordo. A carico dell'assicurato è previsto l'obbligo di dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le assicurazioni stipulate; infatti, se l'assicurato con dolo non osserva tale obbligo, in caso di sinistro perde il diritto all'indennità; l'assicurato è tenuto allo stesso obbligo di avviso in caso di sinistro. (2) Nel caso in cui il danno risulta risarcito completamente dal pagamento effettuato dal primo assicuratore cui l'assicurato si è rivolto, gli altri assicuratori otterrebbero un vantaggio vero e proprio. Al fine di evitare tale situazione di squilibrio, il legislatore riconosce il diritto di regresso all'assicuratore che ha pagato nei confronti degli altri, tenendo conto delle somme stabilite in ciascun contratto. [/QUOTE]
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