Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Menu
Home
Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi media
Nuovi commenti media
Ultime Attività
Nuove inserzioni nel mercatino
Nuovi commenti nel mercatino
Mercatino
Nuove inserzioni
Nuovi commenti
Latest reviews
Cerca nel mercatino
Feedback
Guarda le statistiche
Training Camp
Pianificazione
MTB
Media
Nuovi media
Nuovi commenti
Cerca media
EBIKE
Accedi
Registrati
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Iscritti
Visitatori online
Menu
Install the app
Installa
Rispondi alla discussione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Home
Forum
Altri temi
Bar del forum
alla faccia della sicurezza
Testo
<blockquote data-quote="mescal" data-source="post: 2370984" data-attributes="member: 11124"><p>art 186</p><p><span style="color: red"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><strong>9</strong><span style="color: black">-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità <strong><em><u>In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente <span style="color: red">e revoca la confisca del veicolo sequestrato.</span></u></em></strong> La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilit&#65533;, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta</span></span></span></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="color: red"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 10px"><span style="color: #000000">come è noto, odio aver ragione <img src="/forum/styles/uix/xenforo/smilies_vb/icon_mrgreen.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":mrgreen:" title="Icon Mrgreen :mrgreen:" data-shortname=":mrgreen:" /></span></span></span></span></span></p><p></p><p></p><p><span style="color: red"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 10px"><span style="color: #000000">:face4:</span></span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mescal, post: 2370984, member: 11124"] art 186 [COLOR=red][FONT=Times New Roman][B]9[/B][COLOR=black]-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità [B][I][U]In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente [COLOR=red]e revoca la confisca del veicolo sequestrato.[/COLOR][/U][/I][/B] La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilit�, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta[/COLOR][/FONT][/COLOR] [COLOR=red][FONT=Times New Roman][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]come è noto, odio aver ragione :mrgreen:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR] [COLOR=red][FONT=Times New Roman][FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]:face4:[/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
Riporta citazioni...
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Home
Forum
Altri temi
Bar del forum
alla faccia della sicurezza
Alto
Basso