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<blockquote data-quote="leandro_loi" data-source="post: 7638477" data-attributes="member: 134265"><p><h3></h3><h3>3. Chi è il soggetto responsabile nei confronti del consumatore?</h3><p>In forza dell’art. 133 del Codice del consumo, il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore deve quindi rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale intercorre un rapporto contrattuale.</p><p>La responsabilità del venditore è limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall’acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio da parte del consumatore o di terzi.</p><p>Il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo. Restano comunque ferme le ipotesi di responsabilità diretta del produttore previste da altre normative. Ad esempio, si evidenzia la responsabilità diretta del produttore nei confronti dei consumatori quando questi ultimi abbiano subito un danno ingiusto a causa di un difetto di produzione (per qualsiasi approfondimento, si rinvia al Codice del Consumo, precisamente alla parte IV “Sicurezza e qualità dei prodotti”, titolo I “Sicurezza dei prodotti” e titolo II “Responsabilità per danno da prodotti difettosi” agli articoli 102 e seguenti).</p><p></p><p>fonte: <a href="https://www.mimit.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/le-garanzie-post-vendita-domande-frequenti-faq" target="_blank">https://www.mimit.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/le-garanzie-post-vendita-domande-frequenti-faq</a> </p><p></p><p>Quindi proprio nessuna pippa. Leggi, informati, ed evita di intervenire con tanta sicumera senza fonti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="leandro_loi, post: 7638477, member: 134265"] [HEADING=2][/HEADING] [HEADING=2]3. Chi è il soggetto responsabile nei confronti del consumatore?[/HEADING] In forza dell’art. 133 del Codice del consumo, il venditore risponde per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore deve quindi rivolgersi al venditore, che è l’unico soggetto con il quale intercorre un rapporto contrattuale. La responsabilità del venditore è limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall’acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti, ad esempio, per uso improprio da parte del consumatore o di terzi. Il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo. Restano comunque ferme le ipotesi di responsabilità diretta del produttore previste da altre normative. Ad esempio, si evidenzia la responsabilità diretta del produttore nei confronti dei consumatori quando questi ultimi abbiano subito un danno ingiusto a causa di un difetto di produzione (per qualsiasi approfondimento, si rinvia al Codice del Consumo, precisamente alla parte IV “Sicurezza e qualità dei prodotti”, titolo I “Sicurezza dei prodotti” e titolo II “Responsabilità per danno da prodotti difettosi” agli articoli 102 e seguenti). fonte: [URL]https://www.mimit.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/le-garanzie-post-vendita-domande-frequenti-faq[/URL] Quindi proprio nessuna pippa. Leggi, informati, ed evita di intervenire con tanta sicumera senza fonti. [/QUOTE]
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