Rispondi alla discussione

- Modalità di apertura ad altri Enti (art. 52 R.T.)

L’apertura di partecipazione agli altri Enti è facoltativa, la stessa viene stabilità dai singoli Comitati Provinciali e esplicitamente indicata nel programma-regolamento della manifestazione e comunque in ottemperanza a quanto previsto agli art.: 12.7, 28.2, 33 e 33.7. R.T.

I Comitati Provinciali nello stabilire l’apertura ad altri Enti o F.C.I. devono acquisire da parte di questi la documentazione per l’effettiva copertura assicurativa, sia essa verso terzi sia nei riguardi della A.S.D. organizzatrice, nonché dei danni che il tesserato dell’Ente ammesso possa causare a se stesso e a terzi a copertura di qualsiasi incidente.

- I Comitati Provinciali, in accordo con le A.S.D. organizzatrici di singole manifestazioni, hanno facoltà di non ammettere alle proprie manifestazioni, ed a proprio insindacabile giudizio, A.S.D. di altri Enti ritenute non conformi alle caratteristiche tecniche organizzative delle proprie gare.

La limitazione di cui sopra deve essere contemplata in via preliminare nel programma-regolamento.