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Testo
<blockquote data-quote="nemorino" data-source="post: 4018478" data-attributes="member: 14308"><p>a mio avviso invece non c'è distinzione tra chi acquista (ovviamente non in perfetta buona fede e senza alcuna leggerezza) beni con marchio contraffatto o beni che integrano violazioni di brevetti, disegni, progetti etc.</p><p></p><p>entrambe le ipotesi infatti sono previste dall'art. 473 c.p. e pertanto, stando alla tua interpretazione "restrittiva" l'acquirente è comunque punibile ai sensi dell'art. 648 o 712 c.p., stando alla mia più orientata al favore rei comunque si applica la norma di cui all'art. 7 d.l. 35/2005 di cui si è occupata la Cassazione che non distingue le due ipotesi ipotesi (articolo formulato in modo piuttosto infelice a dire il vero):</p><p></p><p>7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. </p><p></p><p></p><p>quindi se volete evitare casini in generale e non commettere illeciti, lasciate perdere pure i telai replica della Dogma ma marchiati Chinarello (che poi sti finti brand sono una cosa tremendamente da sfigati)</p><p></p><p>ovvio che se il telaio è un no brand che non scopiazza da nessuna parte (perchè se è la copia di un Colnago C59 ma è marchiato Chinarello il problema c'è comunque) ed è marchiato Chinarello il problema non sussiste</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nemorino, post: 4018478, member: 14308"] a mio avviso invece non c'è distinzione tra chi acquista (ovviamente non in perfetta buona fede e senza alcuna leggerezza) beni con marchio contraffatto o beni che integrano violazioni di brevetti, disegni, progetti etc. entrambe le ipotesi infatti sono previste dall'art. 473 c.p. e pertanto, stando alla tua interpretazione "restrittiva" l'acquirente è comunque punibile ai sensi dell'art. 648 o 712 c.p., stando alla mia più orientata al favore rei comunque si applica la norma di cui all'art. 7 d.l. 35/2005 di cui si è occupata la Cassazione che non distingue le due ipotesi ipotesi (articolo formulato in modo piuttosto infelice a dire il vero): 7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. quindi se volete evitare casini in generale e non commettere illeciti, lasciate perdere pure i telai replica della Dogma ma marchiati Chinarello (che poi sti finti brand sono una cosa tremendamente da sfigati) ovvio che se il telaio è un no brand che non scopiazza da nessuna parte (perchè se è la copia di un Colnago C59 ma è marchiato Chinarello il problema c'è comunque) ed è marchiato Chinarello il problema non sussiste [/QUOTE]
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