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Angolo della verità
...epopea focus...!!!
Testo
<blockquote data-quote="DeivSaiborg" data-source="post: 3989346" data-attributes="member: 35550"><p>Gattonero, provo per prima cosa a rispondere ai commenti in rosso / corsivo</p><p></p><p>Premesso che non ho letto sentenze o commenti giurisprudenziali in merito (mi riesce difficile da quaggiu'! E mi ci vorrebbero ore ed ore), la mia interpretazione e' che:</p><p></p><p>QUANDO: qui la cosa secondo me e' abbastanza chiara. Difetto di garanzia - venditore responsabile - venditore si puo' rifare sul produttore.</p><p></p><p>PATTO DI RINUNCIA: non mi pare che la legge preveda forme particolari, dunque le parti sceglieranno loro che forma dare agli accordi tra loro intercorsi. La forma scritta e' richiesta solo per pochissimi tipi di contratti o clausole. Venditore e produttore / distributore possono accordarsi per iscritto con un contratto di fornitura, ed inserire una clausola che dica che il venditore rinuncia a priori al diritto di rifarsi sul produttore per le spese di cui all'art. 131 del codice di consumo. La forma scritta e' obbligatoria, in questo caso, e il venditore dovrebbe firmare espressamente la clausola di rinuncia (oltre al contratto in generale) perche' una clausola del genere gli impedisce di accedere, in futuro, ad una tutela che la legge gli riconosce. L'esistenza di questa clausola chiude qualsiasi discussione a priori (ed io se fossi un venditore non la accetterei MAI - piuttosto non vendo quel marchio). Se non ci sono accordi specifici, il diritto del venditore di rivalersi sul produttore e' sempre in essere, ma il venditore puo' decidere di non chiedere nulla al distributore (son fatti suoi - come puo' scegliere di regalare le bici), cosi' come il distributore puo' offrirsi subito di pagare le spese al venditore, senza aspettare che questo ne chieda il rimborso.</p><p></p><p>INCENTIVI ALLE PICCOLE IMPRESE: questa non e' una questione di diritto, ma di politica del diritto. Questa e' la legge, giusta o sbagliata che sia ... dura lex sed lex dicevano i latini. Il punto e' che il codice del consumo (in applicazione delle norme europee) tutela il consumatore come soggetto piu' debole dell'ecosistema. L'alternativa e' dire alla previsione degli articuli di cui si discute e' imporre al consumatore di andare a discutere direttamente col produttore. Ma sarebbe equo, un sistema del genere? Secondo me no. Il venditore e' in una posizione sempre migliore del consumatore, quando si tratta di discutere con il produttore: competenze tecniche, contatti, familiarita' con le procedure ecc.. Il venditore ha comunque una bella tutela a propria disposizione (sempre che non scelga di rinunciarvi): il problema, e su questo son d'accordo con te, e' che il venditore deve cacciare i soldi in prima battuta e chissa' quando e se li rivede - e con quante difficolta'. Putroppo credo che si sia scelto il male minore, vedendo le cose dal punto di vista dello "scopo" del codice del consumo, che e' quello della tutela del consumatore.</p><p></p><p></p><p></p><p>Sul fatto che una comunicazione costante sia necessaria, anzi imperativa, e che con essa si evitino la maggior parte delle discussioni, siamo assolutamente d'accordo. E' lo scenario ideale, dove ognuno fa il suo e si evitano spese ulteriori, avvocati, mal di pancia, ecc ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="DeivSaiborg, post: 3989346, member: 35550"] Gattonero, provo per prima cosa a rispondere ai commenti in rosso / corsivo Premesso che non ho letto sentenze o commenti giurisprudenziali in merito (mi riesce difficile da quaggiu'! E mi ci vorrebbero ore ed ore), la mia interpretazione e' che: QUANDO: qui la cosa secondo me e' abbastanza chiara. Difetto di garanzia - venditore responsabile - venditore si puo' rifare sul produttore. PATTO DI RINUNCIA: non mi pare che la legge preveda forme particolari, dunque le parti sceglieranno loro che forma dare agli accordi tra loro intercorsi. La forma scritta e' richiesta solo per pochissimi tipi di contratti o clausole. Venditore e produttore / distributore possono accordarsi per iscritto con un contratto di fornitura, ed inserire una clausola che dica che il venditore rinuncia a priori al diritto di rifarsi sul produttore per le spese di cui all'art. 131 del codice di consumo. La forma scritta e' obbligatoria, in questo caso, e il venditore dovrebbe firmare espressamente la clausola di rinuncia (oltre al contratto in generale) perche' una clausola del genere gli impedisce di accedere, in futuro, ad una tutela che la legge gli riconosce. L'esistenza di questa clausola chiude qualsiasi discussione a priori (ed io se fossi un venditore non la accetterei MAI - piuttosto non vendo quel marchio). Se non ci sono accordi specifici, il diritto del venditore di rivalersi sul produttore e' sempre in essere, ma il venditore puo' decidere di non chiedere nulla al distributore (son fatti suoi - come puo' scegliere di regalare le bici), cosi' come il distributore puo' offrirsi subito di pagare le spese al venditore, senza aspettare che questo ne chieda il rimborso. INCENTIVI ALLE PICCOLE IMPRESE: questa non e' una questione di diritto, ma di politica del diritto. Questa e' la legge, giusta o sbagliata che sia ... dura lex sed lex dicevano i latini. Il punto e' che il codice del consumo (in applicazione delle norme europee) tutela il consumatore come soggetto piu' debole dell'ecosistema. L'alternativa e' dire alla previsione degli articuli di cui si discute e' imporre al consumatore di andare a discutere direttamente col produttore. Ma sarebbe equo, un sistema del genere? Secondo me no. Il venditore e' in una posizione sempre migliore del consumatore, quando si tratta di discutere con il produttore: competenze tecniche, contatti, familiarita' con le procedure ecc.. Il venditore ha comunque una bella tutela a propria disposizione (sempre che non scelga di rinunciarvi): il problema, e su questo son d'accordo con te, e' che il venditore deve cacciare i soldi in prima battuta e chissa' quando e se li rivede - e con quante difficolta'. Putroppo credo che si sia scelto il male minore, vedendo le cose dal punto di vista dello "scopo" del codice del consumo, che e' quello della tutela del consumatore. Sul fatto che una comunicazione costante sia necessaria, anzi imperativa, e che con essa si evitino la maggior parte delle discussioni, siamo assolutamente d'accordo. E' lo scenario ideale, dove ognuno fa il suo e si evitano spese ulteriori, avvocati, mal di pancia, ecc ... [/QUOTE]
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