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I casi doping di Sicot e Preidler
Testo
<blockquote data-quote="Doppiomisto" data-source="post: 6498182" data-attributes="member: 54993"><p>...</p><p></p><p>Alla luce di quanto sinora esposto, l’articolo in esame prevede un vero e proprio trasferimento, <strong>in capo alla società</strong> di calcio, della <strong>responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della medesima società, o comunque svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo.</strong></p><p></p><p>Nell’attuale ordinamento sportivo, la responsabilità in esame viene attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per: <strong>– violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità</strong> (art.1 bis comma 1 C.G.S.) – <strong>dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato</strong> (art.5 C.G.S.: <em>decisione C.F.A. emessa con C.U. n.33/CFA 2014-2015 dell’11.03.15. in merito al</em> <em>deferimento M. Ferrero</em>), – <strong>divieto di scommesse</strong> (art.6: sul punto si richiama<em> la decisione della C.G.F. – Sez. Un. C.U. n.171/ 2012 -2013 del 06.02.13. S.S.C. Napoli/ M. Gianello +2</em>), – <strong>illecito sportivo</strong> (art. 7 comma 4), – <strong>obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo</strong> (art.7 comma 7: si pensi al caso A. Conte), – <strong>violazione in materia gestionale ed economica</strong> (art.8: ad esempio, si pensi all’illecito disciplinare commesso dal presidente del collegio sindacale della società di calcio), – <strong>violazione in materia di tesseramento</strong> (art.10), – <strong>comportamenti o dichiarazioni discriminatori</strong> (art.11), – <strong>prevenzione di fatti violenti</strong> (art.12 si annoverano anche le dichiarazioni del tesserato, dirigente, socio …… che in qualunque modo contribuiscono a determinare fatti violenti), – <strong>fatti violenti dei sostenitori</strong> (art.14 C.G.S.).</p><p></p><p>...</p><p></p><p>Quindi non solo i tifosi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Doppiomisto, post: 6498182, member: 54993"] ... Alla luce di quanto sinora esposto, l’articolo in esame prevede un vero e proprio trasferimento, [B]in capo alla società[/B] di calcio, della [B]responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della medesima società, o comunque svolgono attività rilevante per l’ordinamento sportivo.[/B] Nell’attuale ordinamento sportivo, la responsabilità in esame viene attribuita a seguito dell’accertamento delle condotte soggettive per: [B]– violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità[/B] (art.1 bis comma 1 C.G.S.) – [B]dichiarazioni lesive rilasciate da un tesserato[/B] (art.5 C.G.S.: [I]decisione C.F.A. emessa con C.U. n.33/CFA 2014-2015 dell’11.03.15. in merito al[/I] [I]deferimento M. Ferrero[/I]), – [B]divieto di scommesse[/B] (art.6: sul punto si richiama[I] la decisione della C.G.F. – Sez. Un. C.U. n.171/ 2012 -2013 del 06.02.13. S.S.C. Napoli/ M. Gianello +2[/I]), – [B]illecito sportivo[/B] (art. 7 comma 4), – [B]obbligo di denuncia in materia d’illecito sportivo[/B] (art.7 comma 7: si pensi al caso A. Conte), – [B]violazione in materia gestionale ed economica[/B] (art.8: ad esempio, si pensi all’illecito disciplinare commesso dal presidente del collegio sindacale della società di calcio), – [B]violazione in materia di tesseramento[/B] (art.10), – [B]comportamenti o dichiarazioni discriminatori[/B] (art.11), – [B]prevenzione di fatti violenti[/B] (art.12 si annoverano anche le dichiarazioni del tesserato, dirigente, socio …… che in qualunque modo contribuiscono a determinare fatti violenti), – [B]fatti violenti dei sostenitori[/B] (art.14 C.G.S.). ... Quindi non solo i tifosi. [/QUOTE]
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