Cerco di dare una risposta tecnica facendo un esempio.
Prima della riforma Cartabia il reato di percosse (582 cp) a cui seguono lesioni da 20 a 40 era perseguito d'ufficio; ciò significa che se i CC venivano a conoscenza di quanto accaduto, anche in mancanza della querela, potevano procedere e perseguire gli autori del reato.
Ora invece la vittima deve fare la querela, anche se il fatto è avvenuto alla presenza di numerosi testimoni e paradossalmente anche delle forze dell'ordine. Il problema è che la querela espone chi la promuove a ritorsioni (nella querela si indica il proprio indirizzo e i relativi atti sono accessibili all'autore del reato); ciò comporta che molti, per timori di ritorsioni, che spesso accadono, o non fanno la querela o dopo averla fatta, avendo subito minacce, la ritirano e IL PROCESSO NON PUO' PROSEGUIRE anche se le autorità lo volessero.
Mi è capitato più volte che alcuni clienti abbiano ritirato la querela a seguito di minacce.
La querela, quindi, è un presupposto il cui venir meno anche successivo alle indagini ed all'inizio del processo impedisce la perseguibilità del reato; ciò vale per i reati cd."minori" (ma che hanno un grande impatto sulla percezione di sicurezza) e non per tutti.
Con la riforma è stato ampliato il novero dei reati per il quali senza la querela non si può procedere.
Questo è il problema (rectius: uno dei problemi) della riforma che si innesta su un percorso che da parecchi anni ha condotto in parte alla depenalizzazione dei reati minori ed in parte alla perseguibilità degli stessi solo a seguito di querela.
Il resto sono chiacchere di incompetenti che si formano alla tv.