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Angolo della verità
Scontrini, fatture, ricevute non sempre vanno d'accordo con gli acquisti on line...
Testo
<blockquote data-quote="tremor" data-source="post: 2586179" data-attributes="member: 1923"><p>Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi. In sostanza, la configurabilità dell&#8217;e-commerce come vendita per corrispondenza &#8211; e quindi il suo inquadramento nell&#8217;area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell&#8217;ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell&#8217;acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere. Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza. Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni. In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi. La mancanza di un obbligo all&#8217;emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura. Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell&#8217;ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.</p><p></p><p>Garanzia di una anno se si richiede fattura con partita IVA confermo, con codice fiscale rimangono 2 anni..</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tremor, post: 2586179, member: 1923"] Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi. In sostanza, la configurabilità dell’e-commerce come vendita per corrispondenza – e quindi il suo inquadramento nell’area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell’ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere. Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza. Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni. In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi. La mancanza di un obbligo all’emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura. Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell’ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente. Garanzia di una anno se si richiede fattura con partita IVA confermo, con codice fiscale rimangono 2 anni.. [/QUOTE]
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