L'art. 68 del CDS prevede che (comma 1, lett. c)) i "velocipedi" devono essere muniti di pneumatici, nonché:
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
e inoltre
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati).
Ipotizzo quindi:
1) la presenza dei dispositivi è obbligatoria sempre e comunque;
2) l'accensione e obbligatoria nei periodi indicati e in presenza comunque di condizioni di scarsa visibilità;
3) il funzionamento intermittente non sembra essere previsto (analogamente ai dispositivi di segnalazione su moto ed auto).