C'è da precisare che il termine amatoriale non compare né nella legge 376/2000 né nella sua traduzione nell'art. 586 del codice penale. Detto questo, gli sportivi dilettanti, ovvero i non professionisti (cioè i titolari di contratto di lavoro che riguarda solo determinati sport per gli atleti di sesso maschile: calcio A, B, Lega Pro, Basket A1, Ciclismo e Golf), se agonisti, sono destinatari comunque delle disposizioni delle norme contenute nel precitato articolo cp. Che poi, in sede processuale, si giochi sulla difficoltà di provare il dolo specifico in un soggetto che pratica sport saltuariamente, ovvero non in modo professionale, per ottenere una pena ridotta, se non l'assoluzione, è un'altra cosa. Ma i procedimenti penali sussistono comunque. L'attività amatoriale si può intendere come quella non agonistica, quale, ad esempio quella del cicloturista, che, pur partecipando alla granfondo, è avulso dalla classifica (non essendo questa prevista per la sua categoria). Per tale utente, a mio avviso, non si potrebbe configurare reato penale nella misura in cui manca il presupposto di alterazione della prestazione a sinonimo di alterazione del risultato di gara (mancando quest'ultimo).