650CP
Il ruolo dell’art. 650 c.p. – Fatta questa precisazione sull’autonomia precettiva dell’abrogata norma incriminatrice, va detto che il rinvio al trattamento sanzionatorio dell’art. 650 c.p. è subito parso discutibile: anche e proprio per questo la nuova contravvenzione ha avuto vita molto breve.
L’art. 650 c.p. è notoriamente un reato bagatellare punito con le pene alternative dell’arresto (fino a tre mesi) o dell’ammenda (fino a 206 euro). È una contravvenzione per la quale è possibile l’
oblazione, ai sensi dell’art. 162
bis c.p., e che consente pertanto la definizione del procedimento penale pagando
103 euro e ottenendo così l’
estinzione del reato (per non dire che ad esiti analoghi può arrivarsi attraverso il procedimento per decreto
ex art. 459 c.p.p.). Secondo i
dati disponibili sul sito del Ministero dell’Interno,
in due settimane, tra l’11 e il 24 marzo, sono state denunciate per il reato di cui parliamo circa
100.000 persone. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per il quale l’autorità giudiziaria – alle prese con la problematica gestione della macchina della giustizia, nel periodo dell’emergenza e in quello successivo, nel quale riprenderà l’ordinaria attività sospesa e rinviata – sarebbe stata chiamata a gestire
altrettanti fascicoli, con
enorme dispendio di tempo, risorse ed energie. Ciò a fronte di
un esito irrisorio (il pagamento di 103 euro), al quale sarebbe peraltro stato possibile giungere solo nei casi in cui il pubblico ministero avesse richiesto al g.i.p. l'emissione di un decreto penale di condanna o avesse esercitato in altro modo l’azione penale. Diversamente, come è più che verosimile,
la sorte dei procedimenti avviati con l’attività di controllo, in atto su tutto il territorio nazionale con enorme impiego di preziose energie da parte delle forze dell’ordine, sarebbe stata quella della morte per prescrizione del reato, negli armadi delle procure italiane, già pieni di fascicoli.