sbagliato.
Questo dimostra che gli acquirenti non conoscono i loro diritti, se non si risolve questo difficilmente lo shopping on-line decollerà a livello nazionale, perché il cliente resta deluso.
esatto, purtroppo si continuano a scrivere inesattezze di ogni genere in ordine alla garanzia...come quelle riportate qui sotto ad esempio:
Capisco tirare l'acqua al proprio mulino, ma da qui a scrivere certe inesattezze ce ne passa. Il negozio online, che può essere onesto o disonesto esattamente come il sivende fisico, a nulla rilevando il fatto di vendere online, generalmente ha prezzi inferiori non perchè non in regola con la normativa fiscale, ma semplicemente perchè:Ci sono dei grossi problemi di fondo in questa discussione, qualcuno ha cercato di spiegare, ma è stato ignorato, cercherò di fare un pò di chiarezza (se ci riesco) (ovviamente porterò un pò d'acqua la mio mulino di negoziante, ma con dati di fatto):
1 - ..........................
2 - ..........................
3 - Nel caso in cui un cliente finale acquisti un prodotto on-line e riscontri dei difetti successivi al primo utilizzo deve avvalersi della garanzia di due anni fornitagli per legge con unica "clausola" la presentazione di una prova d'acquisto valida ai fini fiscali questo vuol dire che in primo luogo deve andare dove l'ha acquistata e quel rivenditore deve dargli la garanzia, se questo presenta problemi (costo della spedizione per esempio) il cliente ha tutto il diritto di andare presso un rivenditore autorizzato e richiederne la garanzia anche se non l'ha acquistato lì, pagandone ovviamente tutti i costi extra (l'esempio della macchina si riferiva a questo credo). Qui nascono due problemi:
a. il negoziante è ottuso e ti manda a quel paese...(cliente perso e problema non risolto)
b. il negoziante è disponibile a darti assistenza, ma il cliente non ha la prova d'acquisto valida ai fini fiscali e qui in molti casi crolla il palco, non so ++++++, ma so per certo che ********* spesso vende "in nero" con fatture finte (dette anche pro forma) che non riportano i dati per la registrazione di tali documenti e quindi non sono validi ne ai fini fiscali ne ai fini della garanzia.
4 - ...........................................
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Forse mi sono dimenticato altri punti, magari integro in un secondo momento, comunque il fatto è che non si può acquistare on-line da rivenditori non autorizzati (gambacicli, lordgun e cavaliere srl non lo sono) e pretendere di avere la stessa asistenza di un negozio autorizzato.
Spero che qualcuno alla lunga capisca che il motivo per cui i prezzi nei negozi sono più alti di quelli on-line (o meglio quelli on-line sono più bassi) non sia solo per costi di gestione del negozio (nei quali rientra anche il pagamento delle tasse), ma anche per ammortizzare i successivi eventuali interventi di manutenzione...
a) non ha determinati costi di gestione quale quelli relativi a parte del personale dipendente in primis, ma anche, a volte, quelli inerenti la gestione di una sede fisica aperta al pubblico;
b) rivolgendosi ad un pubblico molto più vasto quale quello della rete internet, ha una domanda verosimilmente maggiore, sicchè può acquistare in quantità maggiori potendo, quindi, spuntare in acquisto prezzi più vantaggiosi che tali rimangono poi anche per il cliente finale.
Il fatto che non faccia fronte ad interventi di manutenzione per il semplice fatto di essere on line non corrisponde a verità, così come non corrisponde a verità che fra negozio autorizzato e negozio non autorizzato vi siano differenze di trattamento. La legge è una e stabilisce che chi vende risponde del prodotto a chi compra STOP. Se chi vende si è rifornito preso canali ufficiali, si rivarrà a sua volta sui canali ufficiali, se si è rifornito per altre vie, si rivarrà su quelle altre vie. Le due soluzioni, non sono minimamente di interesse per il consumatore finale.
Detto questo, ho molte perplessità, sul fatto che in assenza di un documento valido ai fini fiscali, la garanzia non possa esser fatta valere. Invero, non ho trovato alcuna specifica in tale senso, mi citi l'articolo e la legge che prevede la validità fiscale come requisito essenziale della prova d'acquisto? Se non erro, trattandosi di rapporto civilistico fra venditore e acquirente, mi vien da pensare che, in caso di controversia tra venditore e acquirente, qualora l'acquirente, fornisca davanti ad un tribunale civile una prova che testimonia inoppugnabilmente data, qualità, quantità del bene acquistato, nonchè l'identità del venditore obbligato a garantire ai sensi di legge il prodotto, la validità fiscale della prova sia irrilevante. Per assurdo, anche un foglietto bianco, con timbro e firma del rivenditore e descrizione quantitativa e qualitativa del bene e la data di acquisto dovrebbero essere più che validi ai fini civilistici.
Attendo ovviamente smentita con la citazione degli articoli di legge che dimostrano che mi sbaglio.
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