multato perchè senza luci

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Apprendista Cronoman
27 Settembre 2007
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Possibile che nessuno dei grandi della federazione prenda posizione?
Non è scandaloso che un polizziotto dia una multa, applica la legge, ma trovo inspiegabile il fatto che nessuno in federazione prenda una posizione, unico commento: Speriamo nella benevolenza delle forze dell'ordine.
 

Delio

Gregario
17 Settembre 2008
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Wilier Cento1Sr | Cube Analog 27.5
Veramente non avevo foto della bici in piena notte... ;nonzo% ma era per evidenziare che cmq le avevo e perlomeno sono in regola, poi sul discorso che non servono a un cactus siamo d'accordo.
La mia polemica non era rivolta a te che monti le luci anche di giorno, era rivolta alla assurda legge.

Ma la legge dice che di giorno bisogna solo averle o anche accenderle?
 

peggio

Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
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Centumcellae - Terra di Cafoni
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Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
Possibile che nessuno dei grandi della federazione prenda posizione?
Non è scandaloso che un polizziotto dia una multa, applica la legge, ma trovo inspiegabile il fatto che nessuno in federazione prenda una posizione, unico commento: Speriamo nella benevolenza delle forze dell'ordine.

Che posizioni devono prendere, in relazione a cosa?
Alhoa
 

pierpaolo1959

Novellino
25 Febbraio 2007
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www.ciclisticarnesano.it
Nel codice della strada non è indicata la norma concernente il tesserato. Una cosa è la competizione ed una cosa è l'allenamento su strada. In allenamento ti devi attenere esclusivament alla norme del codice della strada in vigore, anche se in competizione devi sempre rispettare le leggi che regolano la circolazione stradale. E poi diciamo la verità quando siamo in gruppo siamo abbastanza scorretti soprattutto il momento in cui non vogliamo perdere la ruota del compagno che è davanti. Comunque mi raccomando "occhio alla penna".
 

mescal

Bioesorcista
7 Settembre 2008
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quelle che non usa Peggio
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi. [/FONT] 1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma [FONT=&quot]da euro 23,00 ad euro 92,00.[/FONT]
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma [FONT=&quot]da euro 38,00 ad euro 155,00.[/FONT]
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma [FONT=&quot]da euro 389,00 ad euro 1.559,00.

io lo rimetto l'articolo, così si capisce un pò meglio....


non parla di allenamento, trattasi di leggenda metropolitana....
[/FONT]
o-oo-o

 

mircozorzo

Apprendista Passista
9 Giugno 2006
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Wilier Triestina Evasion 2000
Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli

1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':

1. per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
2. per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
3. per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.

3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonche' le modalita' di omologazione dei velocipedi a piu' ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 .

7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 .

8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, e' soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 .


Art. 182. Circolazione dei velocipedi

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se', ai due lati e compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti e' vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. E' vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di quattro persone adulte compresi i conducenti, e' consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita' stabilite nel regolamento.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 . La sanzione e' da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Credo ce ne siano anche altri articoli che riguardano i velocipedi.

La mia posizione è questa: le leggi vanno rispettate, anche se a nostro avviso sono assurde, dopo se ci crediamo davvero allora possiamo farci promotori di una proposta per migliorarle.

Ciao, Mirco
 

mescal

Bioesorcista
7 Settembre 2008
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quelle che non usa Peggio
straquoto...e loro fanno cassa bah:cry:
io mi chiedo, ogni tanto, andatevi a vedere i bilanci degli enti locali, e controllate che percentuale hanno i proventi da sanzioni del codice della strada, poi andatevi a vedere i proventi sulle tasse sull'edilizia e capirete quanto gliene possa fregare ai sindaci delle sanzioni cds....


così,giusto per smetterla un pò con sta "cassa",
 

micronauta

Scalatore
31 Dicembre 2008
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micronauta.wordpress.com
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Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
sul campanello nutro fortissimi dubbi perche' un urlo vale piu' di 100 campanelli e senza togliere le mani dal manubrio... percui l'utilita' di questo ultimo non esiste.

Ti dirò, io ho utilizzato per lungo tempo una bella "ciocca" made in Holland, e ti posso assicurare che una bella scampanellata vigorosa in prossimità degli incroci, oppure sulle ciclabili affollate di pedoni, si fa notare eccome. Si girano tutti! L'ho trovato utilissimo, e ora che non ce l'ho mi manca, sto meditando di rimontarlo sulla BDC. Certo, esteticamente non è meraviglioso, e poi sul manubrio da corsa non si sa mai dove metterlo (sulla mia bici commuter l'avevo montato al termine della curva manubrio, sul "corno" destro, con la levetta girata verso l'alto e l'azionavo premendola verso il basso: forse è l'unica soluzione plausibile). :-o
 

micronauta

Scalatore
31 Dicembre 2008
6.146
164
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micronauta.wordpress.com
Bici
Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
a quando attacchi manubrio e selle/regisella con fanali integrati?

Per il posteriore penso a borselli portattrezzi con dei led rossi integrati: ci sono già, ora non ricordo la marca ma li avevo visti a Milano un paio di anni fa. Tenete d'occhio i saloni... saranno la soluzione del futuro! o-o
 

maurizzardi

Apprendista Cronoman
12 Giugno 2007
3.412
70
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Cannondale supersixevo hm
cmq ,ragazzi nel forum siamo più di 16.000 se vogliamo fare qualcosa i numeri ci sono i mod e il direttore potrebbero farsi promotori di questa iniziativa ,magari raccogliendo firme alle imminenti fiere del ciclo.
 

mircozorzo

Apprendista Passista
9 Giugno 2006
845
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Wilier Triestina Evasion 2000
cmq ,ragazzi nel forum siamo più di 16.000 se vogliamo fare qualcosa i numeri ci sono i mod e il direttore potrebbero farsi promotori di questa iniziativa ,magari raccogliendo firme alle imminenti fiere del ciclo.


Non posso non sottoscrivere questa iniziativa, a me sta antipatico il comma 3 solo nella parte della fermata.

Ciao, Mirco

Art. 377 (art. 182 Cod. Str.) Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono (365).
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.