Per chiarezza ecco il decreto legge 9 marzo, aggiornato all11 marzo solamente per le chiusure delle aziende
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli
eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati
a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in
tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro;».