I DPCM poggiano sul Decreto Legge n. 6 del 26 febbraio 2020, che a sua volta è stato convertito in legge (in Parlamento). Nessun sovvertimento dell'ordine democratico. Per semplificare ulteriormente, il Governo sta agendo con provvedimenti di natura amministrativa (quali sono gli ormai famosi dpcm) che però sono sorretti da un decreto legge (provvedimento avente forza di legge) che, quindi, essendo stato convertito in legge entro 60 gg ha la sua efficacia ex tunc. La conversione viene fatta dal Parlamento, il quale quindi, sempre per semplificare, ha demandato in sostanza il potere di agire e legiferare al Presidente del Consiglio. È un po' una forzatura della suddivisione dei poteri che però risulta costituzionalmente legittima in quanto prevista, appunto, dalla costituzione.
Chi invece sta adottando provvedimenti illegittimi e (a mio avviso e di molti costituzionalisti) anche al limite della costituzionalità sono gli amministratori locali (presidenti di regione e sindaci). È vero che i sindaci, ad esempio, possono adottare provvedimenti restrittivi in materia sanitaria. Tali provvedimenti incontrano però dei limiti (quale ad esempio quello della contingenza). Un esempio specifico è quello del sindaco di Messina. Ha adottato provvedimenti su cui si è
espresso a tempo record il Consiglio di Stato, massimo organo giurisdizionale in materia amministrativa. Ma gli esempi sono numerosi.