In presenza di vizi della cosa il compratore può esercitare due azioni: l'azione redibitoria (salvo che per determinati vizi gli usi escludano la risoluzione), con la quale domanda la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo versato (deve, però, essere restituito il bene viziato oggetto delle vendita al venditore), oppure l'azione estimatoria con la quale domanda la riduzione del prezzo. In ogni caso il compratore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta (art. 1494 cc)
A maggiore garanzia nella vendita di beni di consumo, per il consumatore, inteso come persona fisica che acquista il bene per il consumo o l'utilizzazione propria e non per produrre altri beni o servino nell'esercizio di un attività imprenditoriale o commerciale, è prevista la tutela specifica del 1519 quater c.c che al secondo comma specifica "In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono."
Prima di tutto, secondo quello riportato da Jerico come essendo stato detto da Alfano, non si è mai dimostrato che la guarnitura era soggetto a vizi di produzione. Pertanto parlare di rivalsa su garanzie è finora sbagliato e troppi passi in avanti. Poi, come ho già scritto prima, nel caso che si possa parlare di rivalsa sulla garanzia, questo non da diritto ad un prodotto nuovo, bensì al ripristino dell'oggetto alla conformità, fatto avvenuto in questo caso.