Si hai sbagliato pressappoco tutto.
Mi permetto di scrivere come funziona la cosa.
Ti fermano.
Ti chiedono conto della tua presenza lì.
Ritengono che sulla base delle tue spiegazioni e delle loro informazioni sulla normativa, non sia dovuta.
Ti identificano e fanno una informativa di reato (poi a seconda delle disposizioni della locale Procura, possono anche subito fare un verbale in cui ti fanno eleggere un domicilio per le notificazioni e nominare un avvocato, ma non tutte le Procure dispongono che questo atto sia sempre subito allegato).
Nell'infomativa di reato, anche questa su modelli diversi a seconda delle disposizioni della locale Procura, ci sono di base le tue generalità, chi ha rilevato l'infrazione, la descrizione dell'infrazione, l'articolo di legge violato.
L'informativa inviata in Procura, viene assegnata secondo diversi criteri validi da Procura a Procura ad un Pubblico Ministero.
Il Pubblico ministero nel caso che tu stessi andando in bici si fa una grassa risata e chiede al Gip l'archiviazione de plano.
Il fascicolo con la richiesta di archiviazione arriva al Gip che si fa un'altra grossa risata, dispone l'archiviazione e rimanda il tutto al pm che lo invia in archivio.
Non ci sono avvocati, non ci sono interrogatori, non ci sono ricorsi da fare ecc.ecc.ecc. tutto procede in automatico e manco ti avvertono se non chiedi info tu.
Ti spiego per completezza di informazione cosa succede nel caso che il pm ritenga fondata la notizia di reato.
In questo caso parliamo di un 650 codice penale, è un reato contravvenzionale, quindi di una categoria meno grave. E' prevista la pena dell'arresto fino a 3 mesi o (attenzione o, non e) l'ammenda fino a 206 euro.
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art650.html
Questa è una pena prevista talmente bassa, che sarebbe folle fare un processo (notifiche, udienze, ipotetici ricordi ad altri gradi di giudizio, nuove notifiche, nuove udienze ecc.) e non si fa.
Quindi il pm ha 2 strade:
1) chiedere comunque l'archiviazione per tenuità del fatto al ricorrere di elementi soggettivi in capo al reo. Parliamo delle norme previste dall'art. 131 bis codice penale:
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-v/capo-i/art131bis.html. Io credo che anche chi fosse ritenuto colpevole, in questo caso, beneficerebbe della archiviazione per tenuità del fatto, sempre che sia nelle condizioni previste dal citato articolo (non recidivo ecc.ecc.ecc.), però non posso esserne certo perchè è una scelta non codificata che un pm può liberamente prendere o meno;
2) chiedere al GIP l'emissione di un decreto penale, ossia è un atto con cui il Pm spiega al Gip il fatto, gli spiega perchè ritiene che un decreto penale sia meglio di un processo (lo dico in termini semplici) e gli propone una pena per definire velocemente il tutto. Tale pena è sempre e soltanto pecuniaria e si calcola in base alla pena prevista che come abbiamo detto sono 3 mesi di arresto O 206 euro di multa tenendo presente eventuali aggravanti e attenuanti che possono ridurre il calcolo e il dimezzare la pena. Il calcolo deve avvenire in maniera che sia ragionevole cioè non deve essere molto alto (sennò il colpevole non paga e tocca andare a processo). Per ogni giorno di arresto si calcolano 250 euro, quindi un esempio potrebbe essere che il PM chieda 10 giorni di arresto, convertiti in 2500 euro (che nessuno pagherebbe mai perchè ad un processo te la cavi con molto meno). In questo caso, siccome la pena dell'arresto si può sostituire con l'ammenda (perchè la pena prevista non è separata da una E ma da una O) il Pm può prendere i 206 euro (che è il massimo) e ridurli secondo i calcoli che ho detto. Capisco che è complesso da capire, quindi posto un esempio di calcolo della pena per un 650 cp:
considerato, inoltre, che nella fattispecie la pena pecuniaria appare maggiormente adeguata a finalità rieducative, rispetto a quella detentiva;
considerata la contestata circostanza aggravante equivalente alle attenuanti generiche;
determina che la pena, valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., può determinarsi, nella misura complessiva di Euro 100,00 di ammenda così determinata: pena base Euro 200, ridotta di ½, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., ad Euro 100,00 (cento,00).
Ovviamente è un esempio. La pena potrebbe essere anche minore o maggiore a seconda di aggravanti o attenuanti e altre circostanze ma mai superiore a 206 euro.
Questo è quanto. Non lo troverete spiegato in nessun giornale. Sulla base di come è esposto, credo ci si possa fare una idea anche della sua attendibilità. Qualcuno probabilmente riterrà che sono un mare di cazzate. Sopravviverò egregiamente.