Tre le squalifiche comminate oggi dal Tribunale Nazionale Arbitrale ai danni di atleti ciclisti, due amatori e un dilettante. Ecco i dispositivi pubblicati dal sito coni.it:
Il TNA nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Claudio Bartoli visto l’art. 10.10 punto 1 e punto 2 del Codice WADA, rilevato l’illecito commesso, infligge all’atleta la sanzione della inibizione per anni 6 (sei), a tesserarsi e a rivestire in futuro cariche od incarichi in seno al CONI, alle FSN alle DSA e agli EPS, a frequentare in Italia gli impianti Sportivi, gli spazi destinati agli atleti, al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti Sportivi, con decorrenza dal 27/03/2011 e scadenza al 26/03/2017. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento nella misura di euro 500,00. Dispone l’invalidazione del risultato ottenuto dall’atleta nella gara Cronometro a Squadra della Versilia disputata a Forte dei Marmi il 27/03/2011. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UDACE, alla FCI, alle FSN, alle DSA e agli EPS e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il TNA, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Yovcho Zhivkov Yovchev, visti gli artt. 2.1, 9, 10.4 del Codice WADA, dichiara l’atleta responsabile dell’illecito ascrittogli e gli infligge la sanzione della squalifica per 3 mesi, con decorrenza dall’1/08/2011 e scadenza al 31/10/2011. Condanna inoltre l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 500,00. Dispone l’invalidazione del risultato ottenuto dall’atleta nella gara 52° Giro Valli Aretine G.P. Città di Arezzo, disputato a Rigutino il 3/07/2011. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Stefano Rossi, visti gli artt 2.1, 2.2, 9, 10.6 del Codice WADA, dichiara l’atleta medesimo responsabile dell’illecito ascrittogli e, ritenuta l’aggravante contestata, lo condanna alla sanzione della squalifica per 4 anni, con decorrenza dall’11/08/2011 e scadenza al 10/08/2015. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate in euro 500,00. Dispone l’invalidazione del risultato ottenuto dall’atleta nella gara II° Edizione La
Pinarello, disputata a Treviso il 17/07/2011 nonché l’invalidazione di tutti i risultati ottenuti dalla data del prelievo. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UDACE e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.
Fonte:
www.tuttobiciwe b.it