Quindi è legale acquistare la replica di un telaio?
Alhoa
Diciamo che non è reato, al più è illecito amministrativo
Quindi non è proprio lecito
Incollo un articolo che spiega la sentenza delle SU
Niente ricettazione per lacquirente finale di un prodotto contraffatto
Con sentenza n. 22225 del 19.1.2012, le Sezioni Unite hanno pronunciato il principio di diritto secondo il quale «non può configurarsi una responsabilità penale per lacquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale».
Il caso che ha portato alla decisione in commento trae origine dalla condotta di un soggetto che aveva acquistato on-line per uso proprio un orologio Rolex contraffatto proveniente dalla Cina poi bloccato dalle Dogane e quindi mai arrivato allacquirente.
Veniva contestata allimputato la tentata ricettazione. Secondo la difesa dellimputato, invece, la condotta in questione ricadeva nellambito di applicazione dellillecito amministrativo di cui allart. 1, comma 7 del d.l. n. 35 del 2005 (convertito in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99).
Il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) sussiste quando Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Presupposto necessario del reato in questione è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto). Proprio per questo spesso, nellambito dei processi penali aventi ad oggetto condotte di contraffazione/alterazione di segni distintivi registrati la ricettazione viene contestata in concorso con il reato di cui allart. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e ciò soprattutto alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite del 7 giugno 2001, n. 23427 che espressamente ha ammesso il concorso tra le norme in questione.
Lillecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, invece, punisce (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7.000 Euro) lacquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per lentità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
Ebbene, prima del presente intervento della Suprema Corte, era ampio il dibattito su che tipo di responsabilità dovesse configurarsi in capo allacquirente finale in casi come questi. In particolare si erano delineati due diversi filoni interpretativi: luno che configurava il reato di ricettazione sul presupposto che lillecito amministrativo potesse considerarsi speciale (e quindi prevalente) solo rispetto allipotesi contravvenzionale dellincauto acquisto (art 712 c.p.); laltro che riconosceva sempre ai sensi dellart. 9 della l. 689 del 1981, un rapporto di specialità dellillecito amministrativo non solo rispetto allincauto acquisto ma anche rispetto alla ricettazione. La soluzione adottata dalla Corte che si basa su una interpretazione sistematica delle norme accoglie questultima tesi. Le differenze tra le due fattispecie sono notevoli: il reato di ricettazione può essere commesso da chiunque mentre lillecito amministrativo è applicabile esclusivamente allacquirente finale; loggetto dellillecito sono cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per lentità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale mentre oggetto del reato sono cose provenienti da un qualsiasi delitto. Infine, anche sotto il profilo dellelemento psicologico, posto che lintroduzione della formula inducano a ritenere (che ha sostituito la precedente senza averne accertata la legittima provenienza) ha consentito di allargare lambito applicativo della norma anche allipotesi di piena consapevolezza da parte dellagente della provenienza illecita della merce.
Sicuramente questa sentenza delle Sezioni Unite avrà un effetto deflattivo di riduzione del carico dei procedimenti penali. Infatti, in questi ultimi tempi, vari Procuratori della Repubblica, facendo propria linterpretazione più severa delle norme, avevano cercato di perseguire penalmente il sempre più numeroso esercito di consumatori finali che, sfruttando anche le-commerce, alimentano il mercato del falso.