Questo in sintesi il contenuto della normativa:
Occorre operare una distinzione tra il dumping e le semplici pratiche di vendita a basso costo dovute a minori costi o ad una maggiore produttività. Il criterio essenziale in materia non è, infatti, il rapporto tra il prezzo del prodotto esportato e quello del mercato del paese importatore, bensì il rapporto tra il prezzo del prodotto esportato ed il suo valore normale. Un prodotto è quindi considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nellUnione europea (UE) è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, praticato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.
Il valore normale da prendere in considerazione per determinare il dumping è basato di norma sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.
Tuttavia, qualora l'esportatore nel paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può venire stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori. Inoltre, qualora nel corso di normali operazioni commerciali non vengano realizzate vendite del prodotto simile (ad esempio, vendite da parte di un'azienda che detiene un monopolio), oppure qualora tali vendite riguardino quantitativi insufficienti o, a causa di una particolare situazione del mercato, non permettano un valido confronto, è possibile utilizzare il costo di produzione nel paese d'origine.