Orma
Quanto al Decreto, il fatto che fosse eventualmente consentita come attività motoria non liceizzava comunque l'uso al di là dei territori comunali, che resta il divieto principale e che, a mio avviso, costituisce l'ostacolo di fondo ad uscite di ciclismo amatoriale.
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Anche qui per me ti sbagli. Tecnicamente, la previsione della possibilità di esercizio di attività motoria all'esterno non è da sussumere nei "casi di necessità" previsti dalla norma generale (contrariamente a quel che si può pensare e che effettivamente ha pensato anche chi, sbrigativamente, aveva ritenuto di comporre in tal modo gli specchietti esplicativi da divulgare ai cittadini); quest' ultima, in tutta evidenza, riguarda una categoria "aperta" e quindi evocabile, di volta in volta, senza bisogno di altro se non, appunto, della comprovata necessità. (potrebbe rientravi anche la visita domiciliare ad un parente invalido al 100% , solo e bisognoso di aiuto residente altrove)
La possibilità di esercizio di attività motoria condizionata al distanziamento sociale è allora una DEROGA (ossia disposizione normativa avente contenuto contrastante con altra, a carattere generale, contenuta nel medesimo testo normativo).
La differenza, per quello che ci riguarda, è abissale.
Per neutralizzare gli effetti della deroga non basta, come si pretenderebbe per il caso di specie, una "circolare interpretativa" od una nota interpretativa autentica (quella del Ministero della Salute appunto ), ma occorrerebbe pur sempre un atto normativo avente efficacia uguale e contraria. Tradotto: ci vuole un altro decreto o una legge che se ne occupi.
Quello che voglio dire è che nel silenzio del complesso di norme succedutesi in ordine a presunte "limitazioni territoriali" relative alla deroga (più volte qui è stato chiesto, invano, di individuare la disposizione che avrebbe limitato l'attività motoria al Comune o alla Provincia o alla Regione), sarebbe ben possibile e lecito, per il ciclista, pedalare senza confini, anche ora.
Parliamo infatti di una norma penale che, come tale, si applica tassativamente solo ai casi, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, senza alcuna possibilità di estensione analogica in malam partem o di interpretazione ultra legem. Non è secondario.
"Ben possibile e lecito" non significa consigliabile ed opportuno. Ci tengo a ribadirlo prima che qualcuno voglia sbranarmi.
Se ti interessa poi sapere come la penso riguardo al tema uscire o non uscire (ma non è rilevante), ti ribadisco che io sto rullando da una settimana in casa.
Le ragioni sono quelle già esposte dagli altri.
Quanto al delitto di omicidio, la notazione è giusta, per quanto in questo contesto non sia necessaria
E comunque, se posso, definire la tipicità delle differenti, svariate modalità di realizzazione della condotta di omicidio, è comunque un problema di interpretazione della fattispecie
Fuochino.
Quello a cui tu ti riferisci è né più né meno che il giudizio di configurabilità o meno della fattispecie (e della rilevanza causale della condotta di "cagionare" rispetto l'evento morte, sulla scorta del giudizio di causalità) .
L'interpretazione della norma è cosa leggermente diversa: è l'operazione ermeneutica che si fa estrapolando il significato delle locuzioni e delle parole adoperate dal legislatore, secondo la loro connessione e secondo la sua volontà.
L'interpretazione viene necessariamente prima dell'applicazione giurisdizionale della norma.
Nel caso dell'omicidio volontario da te citato è "interpretazione" della legge la conclusione che "cagionare la morte di un uomo" significhi "produrre", "determinare", "causare" , "arrecare", "procurare", la morte di un uomo.
Altresì, il giudizio di configurabilità dell'elemento materiale della fattispecie, trattandosi di reato a forma libera, è quello che verifica idoneità e sufficienza del mezzo in concreto adoperato e della condotta complessivamente posta in essere nei confronti dell' altro essere umano: ossia, ad esempio, l'esplodere colpi di arma da fuoco nella sua direzione, l' avvelenare ciò che mangerà , lo spingerlo giù da un dirupo ecc.. tutte azioni che astrattamente possono comportare la morte di un uomo e che quindi rientrano perfettamente nello schema della fattispecie incriminatrice.
Così come del resto potrebbero ben integrare il requisito altre azioni che normalmente invece non darebbero luogo ad alcun evento esiziale.
Tipo somministrare appositamente glucosio al diabetico fino ad indurne il coma e poi la morte o procurare appositamente uno spavento al cardiopatico grave ecc..