quindi a oggi (a parte i proclami ) se ho ben capito , non ci sono diritti lesi illegalmente .
Libertà di movimento art. 16 Cost.: ammette deroghe solo con riserva di legge statale.
le limitazioni attualmente vigenti sono frutto di un atto regolamentare amministrativo (decreto presidente consiglio dei ministri) e di atti successivi che ne restringono ulteriormente i contenuti prescrittivi (ossia le ordinanze dei Presidenti di Regione, i quali hanno competenza in materia di Sanità Regionale, intesa come organizzazione gestione ed erogazione dei relativi servizi al cittadino; dubbia invece la potestà normativa concorrente a quella statale nella gestione di pandemie).
In generale la limitazioni della libertà costituzionale richiamata è esercitabile , all'occorrenza, dagli enti territoriali (comuni regioni e province) in virtù di una legge statale che, a monte, devolva agli stessi il relativo specifico potere regolatori in presenza di determinate circostanze.
Capisci bene, però, che un conto è vietare il transito per un concerto o per un evento particolare, un conto è chiudere la gente in casa per mesi senza passare dalla volontà del Legislatore: orbene se una tale prassi potrebbe essere tollerata per casi di necessità ed urgenza come questo (e a mio avviso, no comunque siccome bisognerebbe passare dal Parlamento, anche solo per ratificare le misure) sotto il punto di vista penale i problemi della legittimità della legge sono molto più robusti e sono stati ben descritti dai costituzionalisti recentemente intervenuti sul tema.
Oltre alla libertà di movimento c'è anche la compressione del diritto di libertà individuale art. 13 Cost; non è solo limitato lo spostamento fisico da luogo a luogo ma si prescrive al cittadino di rimanere in casa salvo situazioni eccezionali la cui valutazione però è rimessa a fattori extralegislativi.
Intendiamoci, non mi permetto di sindacare qui la fondatezza o meno della misure restrittive e la loro utilità rispetto al perseguimento di un bene comune più importante che è la salute pubblica (non è il tema della tua domanda). Per darti un idea ti faccio solo presente che il nostro ordinamento non prevede l'obbligatorietà di cura del cittadino (ovvero esiste il diritto alla consapevole e volontaria rinuncia alla somministrazione di trattamenti terapeutici): tu mi dirai che c'entra? io ti rispondo che ogni limitazione a diritti inviolabili dell'individuo può essere presa solo in casi assolutamente eccezionali e non finalizzati alla somministrazione di terapia nei suoi confronti, il chè tradotto significa che il campo di giustificazione delle misure eccezionali, per di più con atto amministrativo e non legislativo, si restringe, e di tanto, quando ha ad oggetto individui sani. (Ora chiediti pure perché non si può chiedere ed ottenere di essere sottoposti volontariamente a tampone)
Edit:
limitazioni delle libertà individuali adottate con dpcm "delegato" da decreto legge 23 febbraio 2020 convertito in legge n. 13 del 5.3.2020
Al Presidente del Consiglio vengono attribuiti con decreto legge poteri straordinari per la durata dell'emergenza.